Art. 8. Composizione del comitato Il C.R.I.A. e' composto: a) dall'assessore regionale alla sanita' con funzioni di presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario regionale di livello apicale all'uopo delegati; b) da quattro funzionari regionali in servizio rispettivamente presso il Dipartimento sicurezza sociale, attivita' produttive, assetto del territorio ed agricoltura, designati dagli assessori preposti ai relativi dipartimenti; c) dai responsabili dei settori chimici dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aventi sede in Potenza e Matera; d) dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile con sede nel capoluogo della regione; e) dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione; f) dal direttore del dipartimento periferico dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) avente sede in Potenza; g) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.), da un rappresentante di ciascuna provincia della regione, da un rappresentante delle organizzazioni regionali sindacali maggiormente rappresentative designato unitariamente, da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori maggiormente rappresentative deisgnato unitariamente, da un rappresentante delle associazioni naturalistiche regionali designato unitariamente dalle stesse; h) da quattro eperti rispettivamente in impiantistica industriale, in meteorologia, in chimica industriale e in tossicologia nominati dal consiglio regionale e scelti tra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o enti di ricerca ovvero tra esperti di comprovata esperienza nel settore. I componenti di cui alla precedente lettera g) sono designati dai rispettivi organismi ed associazioni e scelti possibilmente tra esperti della materia. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da personale regionale in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale, designato dall'assessore al ramo. Il comitato e' costituito con atto della giunta regionale. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alla lettera g) del primo comma del presente articolo, la giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato purche' lo stesso risulti composto da almeno la meta' piu' uno dei componenti previsti. Successivamente la giunta provvedera' con proprio atto ad integrare il comitato degli altri componenti. I componenti del comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti che senza giustificazione rimangono assenti per tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti. Per la sostituzione di un componente, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvederanno per quanto di rispettiva competenza il consiglio e la giunta regionale. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.