Art. 8.
                      Composizione del comitato
 
   Il C.R.I.A. e' composto:
     a)   dall'assessore  regionale  alla  sanita'  con  funzioni  di
presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario
regionale di livello apicale all'uopo delegati;
     b)  da  quattro funzionari regionali in servizio rispettivamente
presso  il  Dipartimento  sicurezza  sociale,  attivita'  produttive,
assetto  del  territorio  ed  agricoltura,  designati dagli assessori
preposti ai relativi dipartimenti;
     c)  dai responsabili dei settori chimici dei presidi multizonali
di igiene e prevenzione aventi sede in Potenza e Matera;
     d)  dal  direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione
civile con sede nel capoluogo della regione;
     e)  dall'ispettore  di  zona  e  dal  comandante provinciale dei
vigili del fuoco del capoluogo della regione;
     f)  dal  direttore  del  dipartimento  periferico  dell'istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza  del  lavoro  (I.S.P.E.S.L.)
avente sede in Potenza;
     g)    da    un    rappresentante    della    sezione   regionale
dell'Associazione  nazionale  comuni  d'Italia  (A.N.C.I.),   da   un
rappresentante   di   ciascuna   provincia   della   regione,  da  un
rappresentante delle organizzazioni regionali sindacali  maggiormente
rappresentative  designato  unitariamente, da un rappresentante delle
organizzazioni    regionali    degli    imprenditori     maggiormente
rappresentative  deisgnato  unitariamente, da un rappresentante delle
associazioni naturalistiche regionali designato  unitariamente  dalle
stesse;
     h)   da   quattro   eperti   rispettivamente   in  impiantistica
industriale,  in  meteorologia,   in   chimica   industriale   e   in
tossicologia  nominati  dal  consiglio regionale e scelti tra docenti
universitari o altri soggetti operanti  presso  istituti  o  enti  di
ricerca ovvero tra esperti di comprovata esperienza nel settore.
   I  componenti di cui alla precedente lettera g) sono designati dai
rispettivi organismi  ed  associazioni  e  scelti  possibilmente  tra
esperti della materia.
   Le  funzioni  di  segreteria del comitato sono svolte da personale
regionale in  servizio  presso  il  dipartimento  sicurezza  sociale,
designato dall'assessore al ramo.
   Il comitato e' costituito con atto della giunta regionale.
   Decorsi   inutilmente   sessanta   giorni  dalle  richieste  delle
designazioni relative ai componenti  indicati  alla  lettera  g)  del
primo  comma  del  presente  articolo,  la  giunta regionale provvede
ugualmente alla costituzione del comitato purche' lo  stesso  risulti
composto  da  almeno  la  meta'  piu'  uno  dei  componenti previsti.
Successivamente la giunta provvedera' con proprio atto  ad  integrare
il comitato degli altri componenti.
   I  componenti  del  comitato  restano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
   I  componenti  che senza giustificazione rimangono assenti per tre
riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.
   Per  la  sostituzione  di  un componente, in caso di rinuncia o di
qualsiasi  altra  causa,  provvederanno  per  quanto  di   rispettiva
competenza  il consiglio e la giunta regionale. Il sostituto resta in
carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.