Art. 9.
                 Estensione all'inquinamento acustico
                       dei compiti del C.R.I.A.
 
   Ad  avvenuta  emanazione  da  parte  dello  Stato  della normativa
concernente i limiti di accettabilita' delle emissioni  sonore  negli
ambienti   abitativi   e  negli  ambienti  esterni  ovvero  di  altra
disciplina a carattere generale in materia, la  giunta  regionale  e'
autorizzata  ad integrare il C.R.I.A. di un numero di componenti, non
superiore a tre, esperti in problemi di inquinamento acustico.
   Spetta  al  comitato, in materia di inquinamento acustico relativo
agli ambienti abitativi ed all'ambiente esterno:
     a) esaminare qualsiasi questione che abbia rilevanza nell'ambito
regionale;
     b)   esprimere,   a   richiesta,  parere  sui  provvedimenti  di
competenza dei comuni, singoli  o  associati,  o  di  altra  pubblica
amministrazione;
     c)  formulare proposte alla giunta regionale per l'effettuazione
di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale  nonche'  per
l'esercizio delle funzioni spettanti in materia alla regione.