Art. 9. Estensione all'inquinamento acustico dei compiti del C.R.I.A. Ad avvenuta emanazione da parte dello Stato della normativa concernente i limiti di accettabilita' delle emissioni sonore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni ovvero di altra disciplina a carattere generale in materia, la giunta regionale e' autorizzata ad integrare il C.R.I.A. di un numero di componenti, non superiore a tre, esperti in problemi di inquinamento acustico. Spetta al comitato, in materia di inquinamento acustico relativo agli ambienti abitativi ed all'ambiente esterno: a) esaminare qualsiasi questione che abbia rilevanza nell'ambito regionale; b) esprimere, a richiesta, parere sui provvedimenti di competenza dei comuni, singoli o associati, o di altra pubblica amministrazione; c) formulare proposte alla giunta regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale nonche' per l'esercizio delle funzioni spettanti in materia alla regione.