Art. 11. Il bilancio consuntivo finanziario annuale deve essere predisposto ed approvato dai gruppi consiliari entro il 31 gennaio di ogni anno ed entro la stessa data deve essere depositato presso la segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio. I libri, le scritture e i documenti contabili, di cui al secondo comma del precedente art. 10, devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione dei bilancio consuntivo al quale si riferiscono. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni, o in mancanza da esperti nella materia della tecnica di contabilita' in base alle norme di ciascun gruppo. I componenti il collegio dei revisori del gruppo hanno accesso anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri e alle scritture nonche' ai correlativi documenti amministrativi-contabili del gruppo medesimo.