Art. 11.
 
   Il bilancio consuntivo finanziario annuale deve essere predisposto
ed approvato dai gruppi consiliari entro il 31 gennaio di  ogni  anno
ed  entro  la stessa data deve essere depositato presso la segreteria
dell'ufficio di presidenza del consiglio.
   I  libri,  le scritture e i documenti contabili, di cui al secondo
comma del precedente art. 10, devono  essere  conservati  per  almeno
cinque  anni  dalla  data di presentazione dei bilancio consuntivo al
quale si riferiscono.
   Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre
revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno  cinque
anni,  o  in  mancanza  da  esperti  nella  materia  della tecnica di
contabilita' in base alle norme di ciascun gruppo.
   I  componenti  il  collegio  dei revisori del gruppo hanno accesso
anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri e  alle
scritture  nonche'  ai correlativi documenti amministrativi-contabili
del gruppo medesimo.