Art. 13.
 
   Copia  del  bilancio  e della relazione illustrativa, sottoscritti
dal  capogruppo  e  dagli  altri  consiglieri  del  gruppo  ai  quali
competono  responsabilita'  amministrativo-contabili,  e' depositata,
entro la data indicata al  primo  comma  dell'art.  12,  a  cura  del
capogruppo presso la segreteria dell'ufficio di presidenza.
   Il  bilancio  di  fine legislatura deve essere depositato entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni per il  rinnovo
del consiglio regionale.