Art. 13. Copia del bilancio e della relazione illustrativa, sottoscritti dal capogruppo e dagli altri consiglieri del gruppo ai quali competono responsabilita' amministrativo-contabili, e' depositata, entro la data indicata al primo comma dell'art. 12, a cura del capogruppo presso la segreteria dell'ufficio di presidenza. Il bilancio di fine legislatura deve essere depositato entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.