Art. 14.
 
   L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio controlla la regolarita'
della  redazione  dei  bilanci  dei  gruppi  ed  esercita  le   altre
attribuzioni  amministrativo-contabili  previste dalla presente legge
avvalendosi di un comitato tecnico composto da 3  revisori  ufficiali
dei  conti,  iscritti  nell'albo  da almeno cinque anni, nominati con
deliberazione del consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura.
   Il  comitato  per  il  controllo di regolarita' puo' richiedere ai
gruppi i  chiarimenti  necessari  e  l'esibizione  dei  libri,  delle
scritture   e   dei  documenti  contabili  e  redigere  un  rapporto,
distintamente per ciascun gruppo consiliare.
   Ai  componenti il comitato tecnico e ai componenti il collegio dei
revisori dei gruppi viene corrisposta per  ogni  giornata  di  seduta
l'indennita'  di presenza e l'eventuale rimborso spese previste dalla
legislatura regionale vigente per i componenti il comitato  regionale
di controllo e sue sezioni decentrate.