Art. 14. L'ufficio di presidenza del consiglio controlla la regolarita' della redazione dei bilanci dei gruppi ed esercita le altre attribuzioni amministrativo-contabili previste dalla presente legge avvalendosi di un comitato tecnico composto da 3 revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni, nominati con deliberazione del consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura. Il comitato per il controllo di regolarita' puo' richiedere ai gruppi i chiarimenti necessari e l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti contabili e redigere un rapporto, distintamente per ciascun gruppo consiliare. Ai componenti il comitato tecnico e ai componenti il collegio dei revisori dei gruppi viene corrisposta per ogni giornata di seduta l'indennita' di presenza e l'eventuale rimborso spese previste dalla legislatura regionale vigente per i componenti il comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate.