Art. 15. Sulla base del rapporto del comitato tecnico costituito ai sensi del precedente art. 14 ed entro il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del conto consuntivo del consiglio, l'ufficio di presidenza accerta, con propria deliberazione, distintamente per ciascun gruppo consiliare, la regolarita' dei bilanci consuntivi dei gruppi consiliari. Qualora l'accertamento rilevi l'irregolarita' nella redazione di tali conti consuntivi, l'ufficio di presidenza, salvo i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, dispone che, con effetto dal primo giorno del mese successivo, sia sospeso il versamento dei contributi mensili fino al momento in cui le irregolarita' rilevate non siano state sanate.