Art. 15.
 
   Sulla  base  del rapporto del comitato tecnico costituito ai sensi
del precedente art. 14 ed entro il termine previsto  dalla  normativa
vigente  per  l'approvazione  del  conto  consuntivo  del  consiglio,
l'ufficio  di  presidenza   accerta,   con   propria   deliberazione,
distintamente  per  ciascun  gruppo  consiliare,  la  regolarita' dei
bilanci consuntivi dei gruppi consiliari.
   Qualora  l'accertamento  rilevi l'irregolarita' nella redazione di
tali conti consuntivi, l'ufficio di presidenza, salvo i provvedimenti
previsti  dalle  leggi  vigenti,  dispone  che, con effetto dal primo
giorno del mese successivo, sia sospeso il versamento dei  contributi
mensili  fino  al  momento in cui le irregolarita' rilevate non siano
state sanate.