Art. 18. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 27 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853. Alla spesa si provvedera', per l'anno in corso, facendo carico al cap. 50 del bilancio del corrente esercizio finanziario, e per gli anni successivi allo stesso o corrispondente capitolo.