Art. 18.
 
   Gli   oneri  conseguenti  all'applicazione  della  presente  legge
gravano sulle spese generali  di  funzionamento  del  consiglio,  nel
quadro  della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art.
27 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.
   Alla  spesa si provvedera', per l'anno in corso, facendo carico al
cap. 50 del bilancio del corrente esercizio finanziario,  e  per  gli
anni successivi allo stesso o corrispondente capitolo.