Art. 5.
 
   Il  personale  di  cui all'art. 4 e' richiesto nominativamente dal
presidente di ciascun gruppo all'ufficio di presidenza del  consiglio
regionale che provvede con deliberazione ove trattasi di personale in
servizio presso gli uffici del consiglio regionale. Se  la  richiesta
riguarda  personale  in  servizio  presso  gli  uffici  della  giunta
regionale il provvedimento di assegnazione e' deliberato d'intesa con
la giunta stessa. Per il personale proveniente da altri enti pubblici
l'assegnazione e' disposta dalla giunta regionale dopo la delibera di
comando alla regione adottata dall'ente di appartenenza.
   Per  l'assegnazione  ai  gruppi consiliari deve essere formalmente
acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.
   Gli  impiegati assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti
e i doveri del proprio stato giuridico ed economico  e  operano  alle
dipendenze del presidente del gruppo consiliare.