Art. 5. Il personale di cui all'art. 4 e' richiesto nominativamente dal presidente di ciascun gruppo all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che provvede con deliberazione ove trattasi di personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli uffici della giunta regionale il provvedimento di assegnazione e' deliberato d'intesa con la giunta stessa. Per il personale proveniente da altri enti pubblici l'assegnazione e' disposta dalla giunta regionale dopo la delibera di comando alla regione adottata dall'ente di appartenenza. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato. Gli impiegati assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.