Art. 7. Ai gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dello Stato o da altri enti pubblici o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unita' di personale a cui rinuncia pari al vosto globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto contemplato dal precedente art. 4. Il finanziamento, di cui al precedente comma, e' assegnato con provvedimento dall'ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili. E' vietata dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.