Art. 7.
 
   Ai   gruppi   consiliari   che   non  si  avvalgono  di  personale
appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dello Stato  o
da  altri  enti pubblici o che se ne avvalgono solo per una parte del
contingente  loro   spettante,   viene   erogato   un   finanziamento
sostitutivo per ogni unita' di personale a cui rinuncia pari al vosto
globale  previsto  per  il  personale  regionale  dei  corrispondenti
livelli  funzionali  determinati  in  base  a  quanto contemplato dal
precedente art. 4.
   Il  finanziamento,  di  cui  al precedente comma, e' assegnato con
provvedimento  dall'ufficio  di  presidenza  e  corrisposto  in  rate
mensili.
   E'  vietata  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualsiasi altra forma di reclutamento  del  personale  da  parte  dei
gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto
di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.