Art. 9. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, i membri del Parlamento nazionale o europeo, i consiglieri provinciali o comunali, ovvero candidati a dette cariche, nonche' coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale nei partiti politici o nelle loro articolazioni politico-amministrative. Per finanziamento diretto o indiretto si intende qualsiasi pagamento, somministrazione o altra forma di remunerazione che non abbia come corrispettivo una regolare e documentata prestazione di opera intellettuale, effettuata a favore del gruppo, ne' abbia natura di rimborso di spese incontrate per attivita' di informazione e di documentazione svolte per conto e richiesta del gruppo consiliare.