Art. 9.
 
   I  gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i
contributi in danaro a carico del bilancio  del  consiglio  regionale
per   finanziare,   direttamente   o  indirettamente,  i  membri  del
Parlamento nazionale o europeo, i consiglieri provinciali o comunali,
ovvero  candidati  a  dette  cariche,  nonche'  coloro  che rivestono
cariche di presidenza,  di  segreteria  e  di  direzione  politica  e
amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale
nei    partiti    politici     o     nelle     loro     articolazioni
politico-amministrative.
   Per   finanziamento  diretto  o  indiretto  si  intende  qualsiasi
pagamento, somministrazione o altra forma di  remunerazione  che  non
abbia  come  corrispettivo  una regolare e documentata prestazione di
opera intellettuale, effettuata a favore del gruppo, ne' abbia natura
di  rimborso  di  spese incontrate per attivita' di informazione e di
documentazione svolte per conto e richiesta del gruppo consiliare.