Art. 2.
 
   1  La domanda dell'anticipazione di cui al comma 1 dell'art. 1, da
presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge da parte del legale rappresentante della
cooperativa alla  segreteria  generale  per  la  ricostruzione,  deve
essere    sottoscritta    dai    soci    interessati.    La   domanda
dell'anticipazione  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  deve  essere
presentata,  a  pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, dal diretto interessato.
   2.  L'erogazione  dell'ancipazione  ha  luogo in unica soluzione a
seguito  dell'assegnazione  con  atto   pubblico   dell'alloggio   in
proprieta'  al  socio nel caso di cui al comma 1 dell'art. 1 ovvero a
seguito del rilascio del certificato di abitabilita' nel caso di  cui
al comma 2 del medesimo art. 1
   3.  L'erogazione dell'anticipazione puo' altresi' aver luogo anche
prima  dell'assegnazione  o   del   rilascio   del   certificato   di
abitabilita' di cui al comma 2, a condizione che l'interessato presti
idonea garanzia reale o personale.
   4.  I  provvedimenti  concernenti  l'accertamento dei rientri e le
garanzie sulle anticipazioni concesse  sono  promossi  a  cura  della
direzione  regionale  dei  servizi amministrativi, anche per la parte
relativa agli eventuali atti forzosi di recupero.