Art. 2. 1 La domanda dell'anticipazione di cui al comma 1 dell'art. 1, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte del legale rappresentante della cooperativa alla segreteria generale per la ricostruzione, deve essere sottoscritta dai soci interessati. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal diretto interessato. 2. L'erogazione dell'ancipazione ha luogo in unica soluzione a seguito dell'assegnazione con atto pubblico dell'alloggio in proprieta' al socio nel caso di cui al comma 1 dell'art. 1 ovvero a seguito del rilascio del certificato di abitabilita' nel caso di cui al comma 2 del medesimo art. 1 3. L'erogazione dell'anticipazione puo' altresi' aver luogo anche prima dell'assegnazione o del rilascio del certificato di abitabilita' di cui al comma 2, a condizione che l'interessato presti idonea garanzia reale o personale. 4. I provvedimenti concernenti l'accertamento dei rientri e le garanzie sulle anticipazioni concesse sono promossi a cura della direzione regionale dei servizi amministrativi, anche per la parte relativa agli eventuali atti forzosi di recupero.