Art. 3.
 
   1.  In  deroga al limite fissato dall'art. 16, quinto comma, della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la  validita'  dei  piani particolareggiati adottati e
resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge  regionale
23  dicembre  1977,  n.  63,  puo'  essere  prorogata, fino al limite
massimo di anni 15, su istanza motivata del comune  interessato,  con
provvedimento  del  presidente  della  giunta  regionale,  nel  quale
potranno altresi' essere prorogati i termini entro i  quali  dovranno
essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione
dei piani medesimi.