Art. 3. 1. In deroga al limite fissato dall'art. 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validita' dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, puo' essere prorogata, fino al limite massimo di anni 15, su istanza motivata del comune interessato, con provvedimento del presidente della giunta regionale, nel quale potranno altresi' essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.