Art. 4. 1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validita' dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente gia' attuati, senza pero' che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l'ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del presidente della giunta regionale fino al limite massimo di anni 5.