Art. 4.
 
   1.  Nelle  ipotesi  in  cui venga a cessare la validita' dei piani
particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi  degli  articoli
15  e  16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi
risultino  materialmente  gia'  attuati,  senza   pero'   che   siano
formalmente  concluse  le  procedure  amministrative  di acquisizione
degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini
concessi  per  l'ultimazione  delle  procedure  espropriative possono
essere  prorogati  con  provvedimento  del  presidente  della  giunta
regionale fino al limite massimo di anni 5.