Art. 5. 1. Le proprieta' espropriative concesse per l'attuazione degli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione dagli articoli 17, 19 e 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese con le stesse modalita' ai piani particolareggiati approvati, anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i piani di cui al comma 1 possono altresi' trovare applicazione le previsioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge.