Art. 5.
 
   1.  Le  proprieta'  espropriative  concesse per l'attuazione degli
ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione dagli articoli
17,  19  e  23  della  legge  regionale  23  dicembre  1977, n. 63, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono estese con  le  stesse
modalita'  ai  piani  particolareggiati approvati, anteriormente alla
data di entrata in vigore della suddetta legge, ai sensi della  legge
regionale  21  luglio  1976,  n.  33,  e  successive modificazioni ed
integrazioni.
   2.  Per  i  piani  di  cui  al  comma  1  possono altresi' trovare
applicazione le previsioni contenute  negli  articoli  3  e  4  della
presente legge.