Art. 6. 1. Per le finalita' previste dal comma primo dell'art. 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 come modificato con il comma sedicesimo dell'art. 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988. 2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 9214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988. 3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1081 dello stato di previsione precitato.