Art. 6.
 
   1.  Per  le  finalita' previste dal comma primo dell'art. 37 della
legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 come modificato  con  il  comma
sedicesimo  dell'art. 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33,
e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.
   2.  Il  predetto  onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 9214
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli   anni   1988-1990  e  del  bilancio  per  l'anno  1988,  il  cui
stanziamento, in termini sia  di  competenza  che  di  cassa,  viene,
conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988.
   3.  Al  predetto  onere  di  lire 100 milioni si provvede mediante
storno, di pari importo, dal cap.  1081  dello  stato  di  previsione
precitato.