Art. 7.
 
   1.  Per  le finalita' previste dall'art. 1 e' autorizzata la spesa
di lire 1.500 milioni per l'anno 1988.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, e'
istituito,    alla   rubrica   n.   25,   programma   4.1.1.,   spese
d'investimento,  categoria   2.4.,   sezione   VII   il   cap.   9314
(2.1.241.3.07.26)  con  la  denominazione  "Anticipazioni  ai soci di
cooperative edilizie a proprieta' divisa in stato di  liquidazione  o
di  gestione  commissariale, gia' beneficiarie di contributi concessi
ai sensi dell'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre
1977,  n.  63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci
di  cooperative  versanti  nelle  suddette   condizioni   che   siano
beneficiari  diretti  di  contributi  previsti  dal  titolo III della
medesima legge regionale n. 63/1977 nonche' ai sinistrati che abbiano
affidato  i  lavori  di  ricostruzione  della  propria  abitazione  a
societa' edilizie cooperative  suuccessivamente  messe  in  stato  di
liquidazione"  e  con  lo  stanziamento, in termini di competenza, di
lire 1.500 milioni per l'anno 1988.
   3.  Al  predetto  onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante
storno, di pari importo, dal cap. 1411 "Fondo di solidarieta' per  la
ricostruzione,  lo  sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del
Friuli-Venezia Giulia" dello stato di previsione precitato.
   4.  Sul  precitato  cap.  9314  potranno  venir iscritti ulteriori
stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma  dell'art.  11
della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
   5. Sul medesimo cap. 9314 viene altresi' iscritto lo stanziamento,
in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede  mediante
prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 "Fondo riserva di cassa"
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
   6.  Per il rientro delle anticipazioni previsto dall'art. 1, nello
stato di previsione dell'entrata in bilancio pluriennale per gli anni
1988-1990  e del bilancio per l'anno 1988 e' istituito, "per memoria"
al  titolo  IV,  categoria  4.3,  il  cap.  1538  (4.3.6.)   con   la
denominazione:  "Rientri  delle  anticipazioni  concesse  ai  soci di
cooperative a  proprieta'  divisa  in  stato  di  liquidazione  o  di
gestione  commissariale,  gia' beneficiarie di contributi concessi ai
sensi dell'art. 71, primo comma, della legge  regionale  23  dicembre
1977,  n.  63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci
di  cooperative  versanti  nelle  suddette   condizioni   che   siano
beneficiari  diretti  di  contributi  previsti  dal  titolo III della
medesima legge regionale n. 63/1977 nonche' ai sinistrati che abbiano
affidato  i  lavori  di  ricostruzione  della  propria  abitazione  a
societa' edilizie  cooperative  successivamente  messe  in  stato  di
liquidazione".
   7.  Il presidente della giunta regionale e' autorizzata a disporre
con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti,  l'iscrizione
del  precitato  cap. 1411 dello stato di previsione della spesa delle
somme corrispondenti agli  accertamenti  effettuati  sul  sopracitato
cap. 1538 dell'entrata.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 20 giugno 1988
 
                               BIASUTTI