Art. 7. 1. Per le finalita' previste dall'art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1988. 2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, e' istituito, alla rubrica n. 25, programma 4.1.1., spese d'investimento, categoria 2.4., sezione VII il cap. 9314 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione "Anticipazioni ai soci di cooperative edilizie a proprieta' divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, gia' beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonche' ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a societa' edilizie cooperative suuccessivamente messe in stato di liquidazione" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1988. 3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1411 "Fondo di solidarieta' per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia" dello stato di previsione precitato. 4. Sul precitato cap. 9314 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84. 5. Sul medesimo cap. 9314 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988. 6. Per il rientro delle anticipazioni previsto dall'art. 1, nello stato di previsione dell'entrata in bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 e' istituito, "per memoria" al titolo IV, categoria 4.3, il cap. 1538 (4.3.6.) con la denominazione: "Rientri delle anticipazioni concesse ai soci di cooperative a proprieta' divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, gia' beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonche' ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a societa' edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione". 7. Il presidente della giunta regionale e' autorizzata a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione del precitato cap. 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato cap. 1538 dell'entrata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 20 giugno 1988 BIASUTTI