Art. 3.
 
   Per  il  raggiungimento  dei  fini  di cui alla presente legge, la
Regione partecipera' all'associazione  con  una  quota  annua  di  L.
250.000.000 per la durata di cinque anni a partire dall'anno 1987.
 
   La  copertura  finanziaria  e'  assicurata  con  le disponibilita'
esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso  del  bilancio
1987 e del bilancio pluriennale 1987-89 e successive.