Art. 3. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Regione partecipera' all'associazione con una quota annua di L. 250.000.000 per la durata di cinque anni a partire dall'anno 1987. La copertura finanziaria e' assicurata con le disponibilita' esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1987 e del bilancio pluriennale 1987-89 e successive.