Art. 3.
 
                        Ammortamento dei mutui
 
   I  mutui,  di  cui  alla  presente legge, ammortizzabili durante i
primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nella misura  pari
a  quella  che bimestralmente potra' essere determinata a norma della
legislazione nazionale vigente.
   Per  i  mutui  di  durata decennale il tasso agevolato concedibile
sara' pari a quello di cui al primo comma, aumentato di 1 punto.
   Per i mutui di ammortamento quindicennali il tasso agevolato sara'
pari al tasso di cui al 1 comma aumentato di 1,5 punti.
 
   Il  concorso  regionale negli interessi di ammortamento sara' pari
alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a  tasso
di  riferimento  ed  in  vigore nel bimestre in cui viene a cadere la
data di  stipula  dell'atto  di  mutuo  e  la  rata  di  ammortamento
determinata  a  tasso agevolato autorizzato ed in vigore nel bimestre
in cui verra' a perfezionarsi l'operazione di mutuo.
   Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso
agevolato.