Art. 3. Ammortamento dei mutui I mutui, di cui alla presente legge, ammortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente potra' essere determinata a norma della legislazione nazionale vigente. Per i mutui di durata decennale il tasso agevolato concedibile sara' pari a quello di cui al primo comma, aumentato di 1 punto. Per i mutui di ammortamento quindicennali il tasso agevolato sara' pari al tasso di cui al 1 comma aumentato di 1,5 punti. Il concorso regionale negli interessi di ammortamento sara' pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento ed in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato ed in vigore nel bimestre in cui verra' a perfezionarsi l'operazione di mutuo. Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.