Art. 4. Norma transitoria Ai soggetti di cui al precedente art. 1 le cui aziende siano comprese nelle declaratorie di eccezionalita' di avversi eventi atmosferici nell'annata agraria 1985-86, di cui alla legge 15 ottobre 1981 n. 590, si applicano le provvidenze di cui alla presente legge anche per le passivita' agrarie estinte nel corso del 1986.