Art. 4.
 
                          Norma transitoria
 
   Ai  soggetti  di  cui  al  precedente  art. 1 le cui aziende siano
comprese nelle  declaratorie  di  eccezionalita'  di  avversi  eventi
atmosferici nell'annata agraria 1985-86, di cui alla legge 15 ottobre
1981 n. 590, si applicano le provvidenze di cui alla  presente  legge
anche per le passivita' agrarie estinte nel corso del 1986.