Art. 6. Norma finale Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509 convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e del regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.