Art. 6.
 
                             Norma finale
   Per  quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme
di cui al regio decreto  29  luglio  1927,  n.  1509  convertito  con
modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e del regolamento di
attuazione approvato con  decreto  ministeriale  23  gennaio  1928  e
successive modificazioni ed integrazioni.