(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27 del 3 giugno 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nella regione Basilicata al fine di avvalersi dell'ausilio delle predette organizzazioni per: a) collaborare con la Regione nell'assistenza degli utenti, che all'uopo hanno specificatamente delegato la propria organizzazione, per la compilazione, la raccolta e presentazione agli uffici provinciali U.M.A. della Basilicata delle dichiarazioni annuali previste dal D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni; b) assistere gli utenti nella presentazione agli uffici provinciali U.M.A. della Basilicata delle richieste e del ritiro dei titoli per il prelevamento del carburante agevolato loro spettante e per lo svolgimmento di tutte le altre pratiche che, a giudizio della Regione, si rendono necessarie; c) ospitare, senza particolare compenso sui propri organi di stampa, comunicati predisposti dalla Regione nonche' notizie o iniziative riguardanti gli utenti e la meccanizzazione agricola in genere.