Art. 2.
 
   Le  organizzazioni  professionali  che  firmeranno  la convenzione
saranno obbligate a dare esecuzione  agli  imppegni  derivanti  dalla
stessa convenzione a mezzo delle proprie sezioni periferiche e uffici
dipendenti esistenti nel periodo regionale,  con  l'osservanza  delle
modalita'  disposte  dalla  Regione,  assicurando  le prestazioni dei
servizi previsti dalla convenzione.