Art. 2. Le organizzazioni professionali che firmeranno la convenzione saranno obbligate a dare esecuzione agli imppegni derivanti dalla stessa convenzione a mezzo delle proprie sezioni periferiche e uffici dipendenti esistenti nel periodo regionale, con l'osservanza delle modalita' disposte dalla Regione, assicurando le prestazioni dei servizi previsti dalla convenzione.