Art. 3. La Regione, per le prestazioni di cui all'art. 1 della presente legge, concorre alle spese sostenute dalle organizzazioni professionali firmatarie nella seguente misura: a) lire trentamila per ogni dichiarazione annuale, degli utenti gia' iscritti (ditte attive, ditte cessate, escluse le ditte iscritte al s.e.a.r.b.) tenuti alla verifica, a norma dell'art. 17 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni presentata dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione; b) lire trentamila per ogni libretto supplementare (mod. 27) di cui agli articoli 21 e 23 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzato dall'utente, debitamente compilato e consegnato dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione; c) lire cinquemila per ogni ditta di nuova iscrizione, con tutta la documentazione prevista inoltrata dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione.