Art. 3.
 
   La  Regione,  per  le prestazioni di cui all'art. 1 della presente
legge,   concorre   alle   spese   sostenute   dalle   organizzazioni
professionali firmatarie nella seguente misura:
    a)  lire  trentamila per ogni dichiarazione annuale, degli utenti
gia' iscritti (ditte attive, ditte cessate, escluse le ditte iscritte
al s.e.a.r.b.) tenuti alla verifica, a norma dell'art. 17 del decreto
ministeriale 6 agosto 1963 e successive modificazioni e  integrazioni
presentata  dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della
Regione;
    b)  lire  trentamila per ogni libretto supplementare (mod. 27) di
cui agli articoli 21 e 23 del decreto ministeriale 6  agosto  1963  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  utilizzato  dall'utente,
debitamente compilato e consegnato dalle organizzazioni  agli  uffici
provinciali U.M.A. della Regione;
    c)  lire cinquemila per ogni ditta di nuova iscrizione, con tutta
la documentazione prevista inoltrata dalle organizzazioni agli uffici
provinciali U.M.A. della Regione.