Art. 4.
 
   Il  70%  dello  stanziamento annuale e' destinato al pagamento dei
compensi di cui all'art. 3 della presente legge mentre  il  rimanente
30%  -  con somme da corrispondere, in misura proporzionale al numero
delle pratiche, di cui al punto a) del precedente art. 3,  presentate
nel  corso  dell'anno  - viene corrisposto alle stesse organizzazioni
firmatarie della convenzione perche' svolgano azione  promozionale  o
attuino   iniziative   volte   a   incrementare   il   settore  della
meccanizzazione agricola.