Art. 4. Il 70% dello stanziamento annuale e' destinato al pagamento dei compensi di cui all'art. 3 della presente legge mentre il rimanente 30% - con somme da corrispondere, in misura proporzionale al numero delle pratiche, di cui al punto a) del precedente art. 3, presentate nel corso dell'anno - viene corrisposto alle stesse organizzazioni firmatarie della convenzione perche' svolgano azione promozionale o attuino iniziative volte a incrementare il settore della meccanizzazione agricola.