Art. 5.
 
   Il   corrispettivo  spettante  alle  organizzazioni  professionali
regionali, a norma dell'art. 4 della presente legge, verra' liquidato
dalla  giunta  regionale  sulla  base  di apposite distinte compilate
dalle  organizzazioni  provinciali,  su  modello  concordato  con  la
Regione,   debitamente   vistate  e  datate  dal  competente  ufficio
provinciale U.M.A., nonche'  dietro  presentazione,  da  parte  delle
stesse organizzazioni regionali, di un elenco riassuntivo contenente,
per singola provincia, i dati  complessivi  relativi  alle  quantita'
delle  singole  prestazioni effettuate a norma dei punti a), b), e c)
del precedente art. 3.
   La  liquidazione del contributo delle organizzazioni professionali
regionali dovra' avvenire entro tre mesi dalle presentazioni da parte
delle  stesse  firmatarie  degli  elenchi riassuntivi di cui al primo
comma.
   Per  le  presentazioni  di  cui  al  punto  c),  dell'art. 3 della
presente legge la liquidazione delle spettanze dovra' avvenire  entro
il  marzo  successivo  all'anno  al  quale si riferiscono gli elenchi
riassuntivi  presentati,  agli  uffici  provinciali  U.M.A.,  per  la
convalida, dalle organizzazioni firmatarie.