Art. 5. Il corrispettivo spettante alle organizzazioni professionali regionali, a norma dell'art. 4 della presente legge, verra' liquidato dalla giunta regionale sulla base di apposite distinte compilate dalle organizzazioni provinciali, su modello concordato con la Regione, debitamente vistate e datate dal competente ufficio provinciale U.M.A., nonche' dietro presentazione, da parte delle stesse organizzazioni regionali, di un elenco riassuntivo contenente, per singola provincia, i dati complessivi relativi alle quantita' delle singole prestazioni effettuate a norma dei punti a), b), e c) del precedente art. 3. La liquidazione del contributo delle organizzazioni professionali regionali dovra' avvenire entro tre mesi dalle presentazioni da parte delle stesse firmatarie degli elenchi riassuntivi di cui al primo comma. Per le presentazioni di cui al punto c), dell'art. 3 della presente legge la liquidazione delle spettanze dovra' avvenire entro il marzo successivo all'anno al quale si riferiscono gli elenchi riassuntivi presentati, agli uffici provinciali U.M.A., per la convalida, dalle organizzazioni firmatarie.