Art. 2.
 
   All'inizio  di ciascun esercizio finanziario, la giunta regionale,
tenuto  conto  delle  indicazioni  programmatiche   contenute   nella
delibera   del   comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (C.I.P.E.), di cui all'art. 51, secondo comma, della  legge
23  dicembre  1978, n. 833, e dell'ammontare della spesa farmaceutica
effettivamente registratasi nell'anno precedente nelle unita'  locali
socio-sanitarie  della  Regione,  nonche'  del  tasso  programmato di
inflazione, determina e utilizza  direttamente  la  quota  parte  del
fondo  sanitario  regionale  afferente  alla  spesa  per l'assistenza
farmaceutica convenzionata relativa all'anno di competenza.
   Sulla  base  della stima di cui all'articolo precedente, la giunta
regionale, in sede di riparto tra le  unita'  locali  socio-sanitarie
della  quota a destinazione indistinta del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, assegnata alla regione Abruzzo, provvede,  all'inizio
di  ciascun  trimestre,  alla  determinazione, calcolata per ciascuna
U.L.S.S., delle risorse  da  destinare  al  pagamento  diretto  delle
farmacie convenzionate del territorio regionale.
   Con   il   medesimo  o  successivo  provvedimento,  qualora  venga
accertato, ovvero sia previsto, un aumento della spesa  farmaceutica,
la  giunta  regionale  adotta  gli atti necessari, ivi compreso anche
l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa del proprio tesoriere,
per  adeguare  l'importo  della  spesa determinata ai sensi del primo
comma del presente  articolo,  onde  consentire  il  pagamento  delle
spettanze  alle  farmacie  entro  i  termini stabiliti e per l'intero
esercizio finanziario.
   Le  UU.LL.SS.SS.  che,  nel  corso  dell'esercizio,  conseguono un
decremento della spesa farmaceutica  nell'ambito  del  territorio  di
competenza,  sono  autorizzate dalla giunta regionale ad apportare le
conseguenti  variazioni  al  bilancio  di  previsione  dello   stesso
esercizio,   allo   scopo  di  incrementare,  fino  alla  concorrenza
dell'importo risparmiato, i capitoli riguardanti altre voci di  spesa
che   si   dimostrino   insufficienti   a   far  fronte  ad  esigenze
indifferibili.