Art. 2. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, la giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nella delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), di cui all'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'ammontare della spesa farmaceutica effettivamente registratasi nell'anno precedente nelle unita' locali socio-sanitarie della Regione, nonche' del tasso programmato di inflazione, determina e utilizza direttamente la quota parte del fondo sanitario regionale afferente alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata relativa all'anno di competenza. Sulla base della stima di cui all'articolo precedente, la giunta regionale, in sede di riparto tra le unita' locali socio-sanitarie della quota a destinazione indistinta del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, assegnata alla regione Abruzzo, provvede, all'inizio di ciascun trimestre, alla determinazione, calcolata per ciascuna U.L.S.S., delle risorse da destinare al pagamento diretto delle farmacie convenzionate del territorio regionale. Con il medesimo o successivo provvedimento, qualora venga accertato, ovvero sia previsto, un aumento della spesa farmaceutica, la giunta regionale adotta gli atti necessari, ivi compreso anche l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa del proprio tesoriere, per adeguare l'importo della spesa determinata ai sensi del primo comma del presente articolo, onde consentire il pagamento delle spettanze alle farmacie entro i termini stabiliti e per l'intero esercizio finanziario. Le UU.LL.SS.SS. che, nel corso dell'esercizio, conseguono un decremento della spesa farmaceutica nell'ambito del territorio di competenza, sono autorizzate dalla giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dello stesso esercizio, allo scopo di incrementare, fino alla concorrenza dell'importo risparmiato, i capitoli riguardanti altre voci di spesa che si dimostrino insufficienti a far fronte ad esigenze indifferibili.