Art. 3. Ogni farmacia consegna, con le modalita' e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la distinta contabile riepilogativa al competente ufficio della U.L.S.S. di appartenenza. Ai fini della liquidazione e pagamento, le UU.LL.SS.SS. inviano al Servizio assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica del settore sanita', igiene e sicurezza sociale, nel quarto giorno successivo a quello del ricevimento delle ricette di cui al precedente comma, il ruolo dei pagamenti da effettuare, corredato della copia delle relative distinte riepilogative contabili.