Art. 3.
 
   Ogni farmacia consegna, con le modalita' e nei termini fissati nel
vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'art.  48
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  le ricette e la distinta
contabile riepilogativa  al  competente  ufficio  della  U.L.S.S.  di
appartenenza.
   Ai fini della liquidazione e pagamento, le UU.LL.SS.SS. inviano al
Servizio assistenza sanitaria di base, specialistica  e  farmaceutica
del  settore  sanita',  igiene e sicurezza sociale, nel quarto giorno
successivo  a  quello  del  ricevimento  delle  ricette  di  cui   al
precedente  comma,  il  ruolo  dei pagamenti da effettuare, corredato
della copia delle relative distinte riepilogative contabili.