Art. 4. Sulla base della documentazione contabile di cui all'articolo precedente, e nei limiti dell'importo deliberato dalla giunta regionale, ai sensi del precedente articolo 2, il dirigente del Servizio Assistenza di base, Specialistica e Farmaceutica, nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 18 della legge regionale 17 giugno 1985, n. 58, provvede, con propria ordinanza, a disporre il pagamento, da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Alle eventuali operazioni di accredito e di addebito che si dovessero rendere necessarie a seguito di controlli effettuati, provvede il predetto dirigente, nel rispetto di quanto previsto dagli accordi di cui al precedente comma. A tal fine le unita' locali socio sanitarie sono tenute a dare tempestivamente le conseguenti comunicazioni al Servizio competente.