Art. 4.
 
   Sulla  base  della  documentazione  contabile  di cui all'articolo
precedente,  e  nei  limiti  dell'importo  deliberato  dalla   giunta
regionale,  ai  sensi  del  precedente  articolo  2, il dirigente del
Servizio  Assistenza   di   base,   Specialistica   e   Farmaceutica,
nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni previste dall'art. 18 della
legge  regionale  17  giugno  1985,  n.  58,  provvede,  con  propria
ordinanza, a disporre il pagamento, da effettuarsi con le modalita' e
nei termini previsti dagli accordi stipulati ai  sensi  dell'art.  48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   Alle  eventuali  operazioni  di  accredito  e  di  addebito che si
dovessero rendere  necessarie  a  seguito  di  controlli  effettuati,
provvede il predetto dirigente, nel rispetto di quanto previsto dagli
accordi di cui al precedente comma.
   A  tal  fine  le  unita' locali socio sanitarie sono tenute a dare
tempestivamente le conseguenti comunicazioni al Servizio  competente.