Art. 5.
 
   Le  unita'  locali  socio-sanitarie  continuano  ad  effettuare  i
controlli tecnico-professionali  e  contabili  tramite  i  rispettivi
servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche,
di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site  nel
proprio territorio.
   Le  Regioni forniscono alle unita' locali socio-sanitarie adeguati
flussi  informativi   sull'assistenza   farmaceutica   per   favorire
l'omogeneizzazione dei controlli di cui al precedente comma.
   La  giunta regionale e' autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi
con le organizzazioni sindacali regionali delle farmacie pubbliche  e
private  per  l'attuazione  delle norme contenute nel vigente accordo
triennale in ordine al controllo dei consumi di farmaci.