Art. 5. Le unita' locali socio-sanitarie continuano ad effettuare i controlli tecnico-professionali e contabili tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio. Le Regioni forniscono alle unita' locali socio-sanitarie adeguati flussi informativi sull'assistenza farmaceutica per favorire l'omogeneizzazione dei controlli di cui al precedente comma. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con le organizzazioni sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private per l'attuazione delle norme contenute nel vigente accordo triennale in ordine al controllo dei consumi di farmaci.