Art. 3.
 
   Il  pagamento  da  parte  della  Regione, disposto nell'osservanza
delle  condizioni  di  cui  al  precedente  art.  1,  legittima,  nei
confronti  delle  singole  societa'  e  per  i  relativi  importi, la
sostituzione della Regione stessa alla autolinee regionali  pubbliche
abruzzesi  (A.R.P.A.) S.p.A., alla gestione commissariale governativa
ferroviaria Adriatico-Sangritana - Esercizio autolinee, alla societa'
abruzzese  gestione  aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A., in tutte le ragioni
di diritto dei loro crediti.