Art. 3. Il pagamento da parte della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima, nei confronti delle singole societa' e per i relativi importi, la sostituzione della Regione stessa alla autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A., alla gestione commissariale governativa ferroviaria Adriatico-Sangritana - Esercizio autolinee, alla societa' abruzzese gestione aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A., in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti.