Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entita' del rischio e valutato, per l'anno 1988, in L. 500.000.000 conseguente alla concessione della garanzia, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di sola competenza, del cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione del cap. 312611, nel settore 31, tit. II, sez. 09, ctg. VI, denominato "Oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria a favore dell'A.R.P.A. S.p.A., gestione governativa ferrovia Adriatico-Sangritana, S.A.G.A. S.p.A.", con lo stanziamento, per competenza, di L. 500.000.000. La partita n. 9 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1988 e' corrispondentemente ridotta. Per gli esercizi 1989/90, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione, salvo che si verifichi la necessita' di un intervento sostitutivo della Regione medesima. Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verra' imputato al cap. 43602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1988.