Art. 4.
 
   All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso
come  entita'  del  rischio  e  valutato,  per  l'anno  1988,  in  L.
500.000.000 conseguente alla concessione della garanzia, si fa fronte
mediante riduzione di pari importo, in termini  di  sola  competenza,
del  cap.  324000  dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'esercizio 1988 e contemporanea istituzione ed  iscrizione,  nel
medesimo  stato  di  previsione del cap. 312611, nel settore 31, tit.
II, sez. 09, ctg. VI, denominato "Oneri derivanti  dalla  concessione
della  garanzia  fidejussoria a favore dell'A.R.P.A. S.p.A., gestione
governativa ferrovia Adriatico-Sangritana, S.A.G.A. S.p.A.",  con  lo
stanziamento, per competenza, di L. 500.000.000.
   La  partita  n.  9  dell'elenco  n. 4 allegato al bilancio 1988 e'
corrispondentemente ridotta.
   Per   gli   esercizi   1989/90,  l'onere  viene  conservato  nelle
situazioni  contabili  della  Regione,  salvo  che  si  verifichi  la
necessita' di un intervento sostitutivo della Regione medesima.
   Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verra'
imputato al cap. 43602 dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio 1988.