Art. 2. La regione Abruzzo, ferme restando le competenze decisionali riservate dallo statuto dell'Ente ai propri organi, cura, attraverso i propri uffici, il coordinamento delle attivita' finanziate con le attivita' programmatiche regionali, fornendo ogni possibile assistenza e collaborazione. L'ente Val Vibrata, ai fini del controllo regionale, e' tenuto a fornire documentata relazione sull'impiego e utilizzo del contributo.