Art. 2.
 
   La  regione  Abruzzo,  ferme  restando  le  competenze decisionali
riservate dallo statuto dell'Ente ai propri organi, cura,  attraverso
i  propri  uffici, il coordinamento delle attivita' finanziate con le
attivita'   programmatiche   regionali,   fornendo   ogni   possibile
assistenza e collaborazione.
   L'ente  Val  Vibrata, ai fini del controllo regionale, e' tenuto a
fornire documentata relazione sull'impiego e utilizzo del contributo.