Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge, previsto per il 1988, in L. 100.000.000, si provvede previa riduzione di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio. Lo stanziamento della partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio e' ridotto di L. 100.000.000. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le necessarie variazioni al bilancio 1988, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 81/1977 e dell'art. 22 della legge regionale di approvazione del bilancio 1988.