Art. 3.
 
   All'onere derivante dalla presente legge, previsto per il 1988, in
L. 100.000.000, si provvede previa riduzione  di  pari  importo,  per
competenza  e  cassa, del cap. 323000 dello stato di previsione della
spesa del relativo bilancio.
   Lo  stanziamento  della  partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al
medesimo bilancio e' ridotto di L. 100.000.000.
   Il  presidente  della giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio  decreto,  previa  conforme  deliberazione  della  giunta
stessa, le necessarie variazioni al bilancio 1988, ai sensi dell'art.
37 della legge regionale  n.  81/1977  e  dell'art.  22  della  legge
regionale di approvazione del bilancio 1988.