Art. 10.
               Formazione e aggiornamento professionale
 
   1.   In  attesa  della  istituzione  di  una  struttura  regionale
permanente per la formazione dei quadri degli enti locali,  ai  sensi
dell'art.   6  della  legge  65/86,  la  Regione  promuove  ed  attua
annualmente:
     a)  corsi  di  formazione  riservati  ai  vincitori  di pubblico
concorso per addetti alla polizia municipale;
     b) corsi di aggiornamento professionale per addetti alla polizia
municipale in servizio presso i Comuni della Regione;
     c)  Corsi  di  specializzazione  nei settori di competenza della
polizia municipale nonche' nelle materie le cui funzioni  sono  state
trasferite  o  delegate  ai  comuni  dal decreto del Presidente della
Repubblica N. 616/77, da leggi dello Stato o della Regione.
   Tali  corsi si concludono con misure di accertamento dell'avvenuto
conseguimento    di    un    significativo    accrescimento     della
professionalita'   del   partecipante,  che  costituiscono,  ad  ogni
effetto, titolo di servizio;
     d)  ogni  altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizi di
polizia municipale.
   2.  Le  iniziative  di cui ai commi precedenti sono organizzate ed
attuate dall'ufficio enti locali della giunta regionale.