Art. 10. Formazione e aggiornamento professionale 1. In attesa della istituzione di una struttura regionale permanente per la formazione dei quadri degli enti locali, ai sensi dell'art. 6 della legge 65/86, la Regione promuove ed attua annualmente: a) corsi di formazione riservati ai vincitori di pubblico concorso per addetti alla polizia municipale; b) corsi di aggiornamento professionale per addetti alla polizia municipale in servizio presso i Comuni della Regione; c) Corsi di specializzazione nei settori di competenza della polizia municipale nonche' nelle materie le cui funzioni sono state trasferite o delegate ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica N. 616/77, da leggi dello Stato o della Regione. Tali corsi si concludono con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del partecipante, che costituiscono, ad ogni effetto, titolo di servizio; d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizi di polizia municipale. 2. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono organizzate ed attuate dall'ufficio enti locali della giunta regionale.