Art. 12.
                             D i v i s e
 
   1. La divisa degli appartenenti a servizi di polizia municipale e'
costituita da  un  insieme  organico  di  oggetti  di  vestiario,  di
equipaggiamento,   di  accessori  aventi  specifica  denominazione  e
realizzati in modo da soddisfare le esigenze di  funzionalita'  e  di
identificazione.
   2. Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizi di onore e
di rappresentanza, con le caratteristiche previste per  ciascun  capo
dall'allegato A della presente legge.
   3.  Salvo quanto sara' disposto dai regolamenti comunali, di norma
il personale indossa l'uniforme ordinaria per  tutta  la  durata  del
servizio.
   4.   L'uso  di  divisa  diversa  dall'ordinaria  e'  disposta  dal
responsabile del servizio o dal comandante del corpo.