Art. 12. D i v i s e 1. La divisa degli appartenenti a servizi di polizia municipale e' costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione. 2. Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato A della presente legge. 3. Salvo quanto sara' disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio. 4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria e' disposta dal responsabile del servizio o dal comandante del corpo.