Art. 16. Apparecchi rice-trasmittenti 1. Di norma gli automezzi debbono essere dotati di apparecchio rice-trasmittente collegati con la centrale operativa o il centralino del comando. 2. Il personale in servizio di vigilanza puo' essere dotato di apparecchio rice-trasmittente portatile. 3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni comune fara' uso di una sigla propria di individuazione alla quale fara' poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio. 4. La Regione con proprio provvedimento potra' stabilire norme per eventuale collegamento dei comandi di polizia municipale con il sistema radio trasmittente regionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorso o per servizio di protezione civile.