Art. 16.
                     Apparecchi rice-trasmittenti
 
   1.  Di  norma  gli  automezzi debbono essere dotati di apparecchio
rice-trasmittente collegati con la centrale operativa o il centralino
del comando.
   2.  Il  personale  in  servizio di vigilanza puo' essere dotato di
apparecchio rice-trasmittente portatile.
   3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni
comune fara' uso di una sigla propria di  individuazione  alla  quale
fara'  poi  seguito  un  numero  di chiamata per singolo equipaggio o
posto di servizio.
   4. La Regione con proprio provvedimento potra' stabilire norme per
eventuale collegamento dei  comandi  di  polizia  municipale  con  il
sistema  radio  trasmittente  regionale  ai fini del collegamento per
ragioni di soccorso o per servizio di protezione civile.