Art. 21.
                             Norma finale
 
   1.  Gli  enti  locali  diversi  dai comuni svolgono le funzioni di
polizia locale di cui  sono  titolari,  anche  a  mezzo  di  appositi
servizi;  ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni
della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi  l'ente
locale e gli organi corrispondenti.