Art. 22.
                          Norma finanziaria
 
   All'onere  derivante  dalla  presente  legge, valutato in lire 150
 
milioni, si provvedera' a partire dal 1988 con apposito  stanziamento
al  cap. 185 "Contributi ai comuni per servizi di polizia municipale"
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.