Art. 22. Norma finanziaria All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si provvedera' a partire dal 1988 con apposito stanziamento al cap. 185 "Contributi ai comuni per servizi di polizia municipale" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.