Art. 4. Ordinamento del Corpo di Polizia municipale L'ordinamento del corpo di polizia municipale, fatte salve le diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93 e tenendo conto della classificazione dei comuni di cui al successivo art. 5, si articola sulla base dei seguenti criteri: comuni di classe I, II e III: responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); comuni di classe IV: addetto al coordinamento e controllo (comandante) e operatori (vigili).