Art. 4.
             Ordinamento del Corpo di Polizia municipale
 
   L'ordinamento  del  corpo  di  polizia  municipale, fatte salve le
diverse previsioni degli accordi stipulati a  norma  della  legge  29
marzo 1983, n. 93 e tenendo conto della classificazione dei comuni di
cui al successivo  art.  5,  si  articola  sulla  base  dei  seguenti
criteri:  comuni  di  classe  I,  II  e  III:  responsabile del corpo
(comandante),  addetti  al  coordinamento  e   controllo,   operatori
(vigili);  comuni  di classe IV: addetto al coordinamento e controllo
(comandante) e operatori (vigili).