Art. 2.
 
   I tempi, le modalita' di presentazione delle domande di accesso ai
contributi  e  della  documentazione  richiesta,  le   modalita'   di
erogazione  dei  contributi  saranno definite con aposito regolamento
che la giunta regionale sottoporra' all'approvazione consiliare entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.