Art. 3.
 
   Agli   oneri   derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutati per l'esercizio finanziario 1988 in  L.  530.000.000  si  fa
fronte  con  imputazione  al cap. 5865 del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1988.
   Per  gli  esercizi  successivi le leggi di bilancio determineranno
l'entita' della spesa che fara' carico agli stessi  o  corrispondenti
capitoli dei rispettivi bilanci.