Art. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1988 in L. 530.000.000 si fa fronte con imputazione al cap. 5865 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l'entita' della spesa che fara' carico agli stessi o corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.