Art. 2.
 
   All'art.  2  della  legge  regionale  29  agosto  1985, n. 32 sono
apportate le seguenti modifiche:
    1) il primo comma e' sostituito dai due commi seguenti:
   I  requisiti di cui alla lettera a) del precedente articolo devono
essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  domanda  per
l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.
   I  soggetti  richiedenti  i  benefici  della legge regionale 32/85
devono essere residenti nel territorio regionale da  almeno  un  anno
alla  data  di  presentazione  della  richiesta,  ad  eccezione degli
emigrati che rientrano.
    2) Il secondo comma e' soppresso.