Art. 2. All'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il primo comma e' sostituito dai due commi seguenti: I requisiti di cui alla lettera a) del precedente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge. I soggetti richiedenti i benefici della legge regionale 32/85 devono essere residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della richiesta, ad eccezione degli emigrati che rientrano. 2) Il secondo comma e' soppresso.