Art. 3.
 
  Alla  lettera  b)  del punto 1 dell'art. 5 della legge regionale 29
agosto 1985, n. 32 sono aggiunte le seguenti norme:
    sui  mutui  quinquennali  concessi dagli Istituti di credito alle
cooperative il tasso agevolato a carico del  mutuatario,  comprensivo
anche  del  periodo  di  preammortamento,  e'  pari  al 30% del tasso
globale di riferimento vigente per il settore di  appartenenza,  alla
data  di  stipula  del  contratto, restando a carico della Regione il
rimanente 70%;
    la  quota  del  70%  a  carico  della  Regione  viene corrisposta
direttamente all'istituto di credito  erogante  con  rate  semestrali
posticipate;
    la  Regione  presta  apposita fidejussione a garanzia sussidiaria
degli impegni assunti dalle cooperative, entro il limite di spesa  ad
ognuna  assegnato,  fino  all'ammontare  complessivo dell'esposizione
debitoria della cooperativa al momento della insolvenza come previsto
nell'apposito contratto;
    la  Regione costituisce apposito fondo di garanzia da finanziarsi
con prelievo dell'1% sulle somme assegnate ai soggetti beneficiari  a
titolo di investimento in conto capitale;
    alla   copertura  delle  spese  derivanti  dall'applicazione  del
presente articolo si provvede con  le  disponibilita'  esistenti  sul
capitolo  1165  "Contributi  in  conto  interessi  a  sostegno  delle
cooperative giovanili" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.