Art. 3. Alla lettera b) del punto 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 sono aggiunte le seguenti norme: sui mutui quinquennali concessi dagli Istituti di credito alle cooperative il tasso agevolato a carico del mutuatario, comprensivo anche del periodo di preammortamento, e' pari al 30% del tasso globale di riferimento vigente per il settore di appartenenza, alla data di stipula del contratto, restando a carico della Regione il rimanente 70%; la quota del 70% a carico della Regione viene corrisposta direttamente all'istituto di credito erogante con rate semestrali posticipate; la Regione presta apposita fidejussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle cooperative, entro il limite di spesa ad ognuna assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della cooperativa al momento della insolvenza come previsto nell'apposito contratto; la Regione costituisce apposito fondo di garanzia da finanziarsi con prelievo dell'1% sulle somme assegnate ai soggetti beneficiari a titolo di investimento in conto capitale; alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilita' esistenti sul capitolo 1165 "Contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.