Art. 4.
 
  La  lettera  c)  del  punto  1 dell'art. 5 della legge regionale 29
agosto 1985, n. 32 e' cosi' modificata:
    contributo   a   fondo   perduto,   a  favore  delle  Cooperative
beneficiarie dei finanziamenti  previsti  dalla  legge  regionale  n.
32/85,  per  le  spese  di gestione da determinare con i criteri e le
modalita' previste nel piano triennale di attuazione.
   Alla   copertura   delle  spese  derivanti  dall'applicazione  del
presente articolo si provvede con  le  disponibilita'  esistenti  sul
cap.  1166  "Interventi  straordinari  di  sostegno  alla occupazione
giovanile" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.