Art. 4. La lettera c) del punto 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 e' cosi' modificata: contributo a fondo perduto, a favore delle Cooperative beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 32/85, per le spese di gestione da determinare con i criteri e le modalita' previste nel piano triennale di attuazione. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilita' esistenti sul cap. 1166 "Interventi straordinari di sostegno alla occupazione giovanile" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.