Art. 6. Il punto 3) dell'art. 13 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 e' cosi' sostituito: "La Regione, nel rispetto della legge regionale 30/86, puo' stipulare apposite convenzioni con enti ed organismi pubblici e/o privati, economici e di ricerca, e con universita' per le attivita' di promozione ed assistenza tecnica, progettuale e di avvio delle iniziative con le risorse, le modalita' ed i criteri definiti dal piano triennale. I soggetti con i quali stipulare le convenzioni saranno individuati nel piano triennale con possibilita' di integrazioni o sostituzioni nei successivi piani annuali".