Art. 6.
 
   Il  punto 3) dell'art. 13 della legge regionale 29 agosto 1985, n.
32 e' cosi' sostituito:
   "La  Regione,  nel  rispetto  della  legge  regionale  30/86, puo'
stipulare apposite convenzioni con enti  ed  organismi  pubblici  e/o
privati,  economici  e di ricerca, e con universita' per le attivita'
di promozione ed assistenza tecnica, progettuale  e  di  avvio  delle
iniziative  con  le  risorse,  le modalita' ed i criteri definiti dal
piano triennale. I soggetti con  i  quali  stipulare  le  convenzioni
saranno   individuati   nel   piano  triennale  con  possibilita'  di
integrazioni o sostituzioni nei successivi piani annuali".