Art. 12.
 
   La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dagli articoli
7 e 10 della presente legge, portera' all'esclusione degli apicoltori
inadempienti, per l'anno successivo, da ogni beneficio previsto dalla
presente normativa.
   Agli  operatori  apistici  che  non  osserveranno  le prescrizioni
previste dagli articoli di  cui  al  primo  comma  saranno,  inoltre,
comminate  sanzioni  amministrative comprese tra un minimo di lire 50
mila a un massimo di lire 500 mila, fatta salva ogni altra  eventuale
sanzione prevista a tal uopo dalle leggi vigenti.
   Analogamente, dette sanzioni si applicheranno anche a tutti coloro
che trasgrediranno agli adempimenti previsti dal precedente art.  11.
   La vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti, di cui
alla presente legge, e' affidata al personale del corpo  forestale  e
alle guardie comunali.
   In  caso  di  reiterata inosservanza degli obblighi e dei divieti,
puo' essere  decisa  la  cancellazione  dall'elenco  regionale  degli
apicoltori.