Art. 12. La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dagli articoli 7 e 10 della presente legge, portera' all'esclusione degli apicoltori inadempienti, per l'anno successivo, da ogni beneficio previsto dalla presente normativa. Agli operatori apistici che non osserveranno le prescrizioni previste dagli articoli di cui al primo comma saranno, inoltre, comminate sanzioni amministrative comprese tra un minimo di lire 50 mila a un massimo di lire 500 mila, fatta salva ogni altra eventuale sanzione prevista a tal uopo dalle leggi vigenti. Analogamente, dette sanzioni si applicheranno anche a tutti coloro che trasgrediranno agli adempimenti previsti dal precedente art. 11. La vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti, di cui alla presente legge, e' affidata al personale del corpo forestale e alle guardie comunali. In caso di reiterata inosservanza degli obblighi e dei divieti, puo' essere decisa la cancellazione dall'elenco regionale degli apicoltori.