Art. 14. Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvedera' su proposta della giunta, ad emanare il "Regolamento-organico di applicazione" contenente fra l'altro: a) i tempi e le modalita' di erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge; b) l'organizzazione delle iniziative previste dall'art. 3 lettera i), l) ed m); c) la predisposizione di opportune modulistiche necessarie per i vari adempimenti; d) le modalita' relative alla commercializzazione dei prodotti dell'alveare onde proteggere il consumatore dalle sofisticazioni e dalle frodi alimentari; e) la costituzione di un centro diagnostico sia per le malattie delle api e sia per l'analisi dei prodotti dell'apicoltura di cui all'art. 9.