Art. 14.
 
   Il  consiglio  regionale,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore
della presente legge provvedera' su proposta della giunta, ad emanare
il "Regolamento-organico di applicazione" contenente fra l'altro:
     a)  i  tempi  e  le  modalita'  di  erogazione delle provvidenze
previste dalla presente legge;
     b)   l'organizzazione  delle  iniziative  previste  dall'art.  3
lettera i), l) ed m);
    c)  la predisposizione di opportune modulistiche necessarie per i
vari adempimenti;
     d)  le  modalita' relative alla commercializzazione dei prodotti
dell'alveare onde proteggere il consumatore  dalle  sofisticazioni  e
dalle frodi alimentari;
     e)  la costituzione di un centro diagnostico sia per le malattie
delle api e sia per l'analisi dei  prodotti  dell'apicoltura  di  cui
all'art. 9.