Art. 16.
 
   Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in  lire  300  milioni,  faranno  carico  al  cap.  2521  (di   nuova
istituzione)  denominato "Interventi nel settore dell'apicoltura" del
bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
   Per  gli  anni  successivi  la  spesa  fara'  carico allo stesso o
corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.