Art. 16. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 300 milioni, faranno carico al cap. 2521 (di nuova istituzione) denominato "Interventi nel settore dell'apicoltura" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa fara' carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.