Art. 4.
 
   Per  la  realizzazione  del  programma  degli  interventi previsto
all'art. 3 della presente legge, la Regione concede, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie di bilancio, i seguenti benefici:
    1)  contributo  in  conto  capitale, nella misura massima del 50%
sulla spesa ritenuta  ammissibile  per  le  iniziative  di  cui  alle
lettere  a),  b),  d),  e),  f) e g), nel caso in cui tale iniziative
vengano promosse da cooperative di apicoltori l'aliquota contributiva
e'  elevata  al  70%  della  spesa  ammissibile.  Per  le  iniziative
indicate,  infine  alla  lettera  c)  la  misura  del  contributo  e'
aumentata  fino  al  70%,  elevabile fino all'80% qualora trattasi di
cooperative;
    2)  contributo  in  conto  capitale, nella misura massima del 30%
delle spese  documentate  o  accertate  per  il  trasferimento  degli
alveari,  per le iniziative previste alla lettera h). Nel caso in cui
tale  iniziative  vengano  promosse  da  cooperative  di  apicoltori,
l'aliquota contributiva e' elevata al 40% delle spese ammissibili;
    3)  contributo  in  conto capitale, nella misura massima dell'80%
delle spese ritenute ammissibili,  per  le  iniziative  di  cui  alle
lettere l) ed m), dell'articolo in parola;
    4) finanziamento delle attivita' previste alla lettera i).
   Per  quanto attiene ai benefici indicati alla lettera c) dell'art.
3, nessun  contributo  puo'  essere,  comunque,  erogato  qualora  la
sostituzione   degli   alveari  debba  imputarsi  al  fatto  che  gli
interessati abbiano lasciato alla portata delle  api  miele,  favi  e
altro materiale infetto di cui al successivo art. 10 lettera a).
   In  ogni caso il contributo in conto capitale non puo' superare la
cifra massima di lire 70 milioni.