Art. 4. Per la realizzazione del programma degli interventi previsto all'art. 3 della presente legge, la Regione concede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, i seguenti benefici: 1) contributo in conto capitale, nella misura massima del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g), nel caso in cui tale iniziative vengano promosse da cooperative di apicoltori l'aliquota contributiva e' elevata al 70% della spesa ammissibile. Per le iniziative indicate, infine alla lettera c) la misura del contributo e' aumentata fino al 70%, elevabile fino all'80% qualora trattasi di cooperative; 2) contributo in conto capitale, nella misura massima del 30% delle spese documentate o accertate per il trasferimento degli alveari, per le iniziative previste alla lettera h). Nel caso in cui tale iniziative vengano promosse da cooperative di apicoltori, l'aliquota contributiva e' elevata al 40% delle spese ammissibili; 3) contributo in conto capitale, nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili, per le iniziative di cui alle lettere l) ed m), dell'articolo in parola; 4) finanziamento delle attivita' previste alla lettera i). Per quanto attiene ai benefici indicati alla lettera c) dell'art. 3, nessun contributo puo' essere, comunque, erogato qualora la sostituzione degli alveari debba imputarsi al fatto che gli interessati abbiano lasciato alla portata delle api miele, favi e altro materiale infetto di cui al successivo art. 10 lettera a). In ogni caso il contributo in conto capitale non puo' superare la cifra massima di lire 70 milioni.