Art. 6.
 
   Le  domande  per  essere  ammesse  ai  vari benefici devono essere
presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente, al dipartimento
agricoltura,   foreste  e  alimentazione  della  regione  Basilicata,
ufficio produzioni e interventi, e devono indicare:
    generalita' del beneficiario;
    tipo di iniziative per le quali si chiede il contributo;
    eventuali   condizioni  di  priorita'  di  cui  alla  lettera  a)
dell'art. 5;
    tipologia aziendale.
   La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
     a)  per  gli  apicoltori  associati,  copia  autentica dell'atto
costitutivo dell'associazione  o  della  cooperativa  riconosciuta  e
relativo elenco dei soci;
     b)   certificato   di   iscrizione   all'albo   regionale  degli
apicoltori;
     c)   certificato   rilasciato   dall'unita'   sanitaria  locale,
territorialmente    competente,    attestante     che     l'esercizio
dell'apicoltura  e'  conforme  alle  norme sanitarie sulla profilassi
contro  le  malattie  (in  sostituzione  puo'  essere   allegato   un
certificato   analogo   rilasciato  da  un  veterinario  regolarmente
iscritto all'ordine);
     d) documentazione relativa alle spese ritenute ammissibili.
   Le   associazioni   dei   produttori  e  gli  enti  di  formazione
professionale  che  intendano  beneficiare,   in   osservanza   delle
modalita' indicate all'art. 5 delle provvidenze di cui ai punti 3 e 4
dell'art. 4 della  presente  legge,  devono  allegare  alla  domanda,
intesa a usufruire dei benefici della presente legge, copia autentica
dell'atto costitutivo - con esclusione  delle  OO.PP.  -  e  relativo
elenco   dei  soci,  nonche'  rendicontazione  delle  spese  ritenute
ammissibili.
   Il  consiglio  regionale  provvedera'  a disciplinare i tempi e le
modalita'  di  erogazione   delle   provvidenze   mediante   apposito
regolamento di applicazione di cui all'art. 14.