Art. 6. Le domande per essere ammesse ai vari benefici devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente, al dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione della regione Basilicata, ufficio produzioni e interventi, e devono indicare: generalita' del beneficiario; tipo di iniziative per le quali si chiede il contributo; eventuali condizioni di priorita' di cui alla lettera a) dell'art. 5; tipologia aziendale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) per gli apicoltori associati, copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione o della cooperativa riconosciuta e relativo elenco dei soci; b) certificato di iscrizione all'albo regionale degli apicoltori; c) certificato rilasciato dall'unita' sanitaria locale, territorialmente competente, attestante che l'esercizio dell'apicoltura e' conforme alle norme sanitarie sulla profilassi contro le malattie (in sostituzione puo' essere allegato un certificato analogo rilasciato da un veterinario regolarmente iscritto all'ordine); d) documentazione relativa alle spese ritenute ammissibili. Le associazioni dei produttori e gli enti di formazione professionale che intendano beneficiare, in osservanza delle modalita' indicate all'art. 5 delle provvidenze di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 4 della presente legge, devono allegare alla domanda, intesa a usufruire dei benefici della presente legge, copia autentica dell'atto costitutivo - con esclusione delle OO.PP. - e relativo elenco dei soci, nonche' rendicontazione delle spese ritenute ammissibili. Il consiglio regionale provvedera' a disciplinare i tempi e le modalita' di erogazione delle provvidenze mediante apposito regolamento di applicazione di cui all'art. 14.